Art. 62
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Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno e' stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni seguenti:
- 1)titolo dell'opera riprodotta;
- 2)nome dell'autore;
- 3)nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; 4)data della fabbricazione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003
