Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003. Leggi il testo vigente →

Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno e' stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni seguenti:

  • 1)titolo dell'opera riprodotta;
  • 2)nome dell'autore;
  • 3)nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; 4)data della fabbricazione.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art62 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari