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In particolare sono comprese nella protezione:

  • 1)le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
  • 2)le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se' opera originale;
  • 3)le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  • 4)le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, ((...));
  • 5)i disegni e le opere dell'architettura;
  • 6)le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.
  • 7)le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.
  • 8)i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
  • 9)Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. ((10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico.))

Testo in vigore dal 19 aprile 2001 al 29 dicembre 2002

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1999 al 19 aprile 2001. 20 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, tolto: anche se applicate all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associateaggiunto: ...;

… non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenutoaggiunto: . 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art2 · fonte del testo

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