Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 31 gennaio 1979. Leggi il testo vigente →
In particolare sono comprese nella protezione:
- 1)le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2)le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se' opera originale;
- 3)le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4)le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
- 5)i disegni e le opere dell'architettura;
- 6)le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 gennaio 1979
