Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2000 al 29 aprile 2003. 169 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
… mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore atolto: lire duecentomilaaggiunto: euro 103,00. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativatolto: pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioniaggiunto: da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodottotolto: . I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
tolto: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
tolto: b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art174bis · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari