Art. 171-ter
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E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:
- a)abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
- b)pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
- c)vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani ed in uno o piu' periodici specializzati.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1994 al 9 maggio 1996
