Diritto d’autore

Art. 171-ter

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E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:

  • a)abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
  • b)pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
  • c)vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani ed in uno o piu' periodici specializzati.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1994 al 9 maggio 1996

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/2008

    Questione infondata
    21 febbraio 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171- ter, comma 1, lettera e) , della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui configura come reato la condotta del gestore di un circolo ricreativo che utilizza per uso pubblico un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, con abilitazione alla ricezione in solo ambito familiare, senza accordo con il legittimo distributore. L'ordinanza di rimessione muove, infatti, dall'erroneo presupposto ermeneutico secondo cui la fattispecie sarebbe integrata anche da un mero inadempimento dell'obbligazione assunta all'atto della conclusione del contratto con il distributore, mentre la norma denunciata richiede altresì che il fatto sia commesso "per uso non personale" e "a fini di lucro". - V., citato, il diretto precedente di cui all'ordinanza n. 157/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 171-ter Diritto d’autore · Art. 14 Nuove norme di tutela del diritto di autore · Art. 1 Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore

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  • Ordinanza n. 157/2006

    Questione inammissibile
    14 aprile 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171- ter , comma 1, lettera e) , della legge 22 aprile 1941, n. 633, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui configura come reato la condotta di chi, gestore di esercizio commerciale, abilitato alla ricezione in solo ambito familiare di un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, utilizzi tale servizio per uso pubblico, in assenza di accordo con il legittimo distributore. In primis il remittente, nel denunciare l'ingiustificata disparità di trattamento tra chi realizza un fatto di maggiore disvalore, punito come illecito amministrativo, e chi realizza un fatto di minor disvalore, punito come illecito penale, muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché, contrariamente a quanto ritenuto unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità, considera che la fattispecie di reato di cui alla norma impugnata sia integrata anche da un comportamento confinato nella sfera privata del soggetto agente o, comunque, non sorretto da fini di arricchimento patrimoniale, laddove la norma richiede che il fatto sia commesso per uso non personale e a fini di lucro. Inoltre, l'ordinanza di rimessione non indica la disposizione di legge che configurerebbe come illecito amministrativo la condotta che il giudice a quo ritiene di maggior disvalore, in quanto si limita a richiamare, come termine di raffronto, la condotta di chi versa in situazione di totale e manifesta pirateria elettronica, senza ancorare tale condotta ad una precisa disposizione di legge assunta a tertium comparationis . > >- La sentenza n. 426/2004, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 171- octies , comma 1, della legge n. 633 del 1941, limitatamente ai fatti commessi fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22, nella parte in cui puniva con sanzione penale, anziché amministrativa, l'utilizzazione per uso privato di apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

    Art. 3 cost. · Art. 673 c.p.p. · Art. 81 c.p. · Art. 171-ter Diritto d’autore

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  • Ordinanza n. 209/2002

    Questione inammissibile
    23 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo modificato dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, concernenti la tutela penale delle opere protette dal diritto d'autore, con specifico riferimento ai supporti fonografici, videocassette e musicassette. Infatti il rimettente muove dalla premessa interpretativa che la vendita di supporti musicali privi di contrassegno SIAE non sia penalmente rilevante in quanto la disciplina di apposizione del contrassegno stesso sarebbe riferibile esclusivamente alle opere letterarie cartacee, e poi, contraddittoriamente, censura (senza condividerla ma anzi contrastandola) l'interpretazione opposta: con il paradossale risultato di sottoporre a vaglio di costituzionalità una soluzione alla quale è contestualmente negata ogni plausibilità. - Sulla inammissibilità di questioni che si configurano come impropria utilizzazione del giudizio di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 443/2001 e n. 199/2001.

    Art. 25 cost. · Art. 171-ter Diritto d’autore · Art. 181-bis Diritto d’autore · Art. 10 Nuove norme di tutela del diritto di autore

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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