Art. 103
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[1]E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
[2]La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attivita' culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonche' la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.
[3]((Nel registro di cui al primo comma)) sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. 46
[4]Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
[5]La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
[6]La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.
[7]I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 novembre 2016, n. 220
46con decorrenza dal 1 gennaio 2017
La L. 14 novembre 2016, n. 220 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.
Testo in vigore dal 11 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017
