Art. 103
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[1]E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
[2]L'Ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
[3]In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
[4]((Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi)).
[5]La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
[6]La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.
[7]((I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 al 19 settembre 2000
