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[1]E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

[2]L'Ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

[3]In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

[4]((Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi)).

[5]La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

[6]La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.

[7]((I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici)).

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 al 19 settembre 2000

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 15 gennaio 1993. 70 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamentoaggiunto: .

aggiunto: I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art103 · fonte del testo

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