I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto". Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, gia' prorogato al 30 giugno 1996, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonche' il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi. 7 Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi gia' presentata resta confermato al 31 marzo 1995. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, gia' prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e' differito al 31 dicembre 1996.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 luglio 1998, n. 274

7

La L. 30 luglio 1998, n. 274 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi e' prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".

Testo vigente dal 26 agosto 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1998

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1996 al 26 agosto 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 luglio 1998, n. 274

    La L. 30 luglio 1998, n. 274 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi e' prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;542~art3 · fonte del testo

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