Art. 11-bis — Differimento termini in materia di stagione venatoria
Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: "dalla stagione venatoria 1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 luglio 1997";
- b)all'articolo 21, comma 1, lettera b), le parole: "entro il 1 gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 1997";
- c)all'articolo 36, comma 6, le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 luglio 1997". Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Testo vigente dal 24 dicembre 1996
