Art. 10 — Guardie venatorie
All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e ((delle associazioni)) di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ((di cui al)) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.». ((1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)"))
Testo vigente dal 14 luglio 2024
