Art. 7 — Finanziamento degli interventi edilizi nel comune di Napoli
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Testo vigente dal 26 agosto 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Testo vigente dal 26 agosto 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1996 al 26 agosto 1996. 87 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il comune e' autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilita', fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. La disposizione del presente articolo sostituisce quella dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-25;335~art7 · fonte del testo
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