Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1996

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1996 al 26 agosto 1996. 594 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanita' 9 maggio 1991, numeri 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonche' di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualita'. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, non si applica alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo comunque destinato. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, e' autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al predetto articolo 33, comma 7-bis, e' assegnata rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalita' e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. I termini di cui all'articolo 32, commi 3 e 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono differiti di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 649

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-22;332~art2 · fonte del testo

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