Art. 4 — Previdenza e assistenza
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA 23 DICEMBRE 1996, N. 649
Testo vigente dal 28 aprile 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA 23 DICEMBRE 1996, N. 649
Testo vigente dal 28 aprile 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1996 al 28 aprile 1996. 316 parole tolte, 15 parole aggiunte.
tolto: Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136". Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, e' differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 2, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1 ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA 23 DICEMBRE 1996, N. 649
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-02-26;78~art4 · fonte del testo
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