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I magazzini di deposito all'ingrosso di burro devono essere regolarmente iscritti presso le competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura. Chiunque intende gestire magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso o per la conservazione del burro deve darne preventiva comunicazione all'Istituto incaricato della vigilanza competente per territorio, specificando la precisa ubicazione dei magazzini stessi. Le ditte, anche intermediarie, che, alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscano magazzini all'ingrosso o di conservazione del burro, devono fare la comunicazione di cui al precedente comma entro trenta giorni dalla data suddetta. I titolari, gestori di magazzini di cui ai comma precedenti, devono comunicare preventivamente alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed all'Istituto di vigilanza competenti ogni trasferimento o chiusura dei magazzini stessi.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 21 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art6 · fonte del testo

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