Testo vigente dal 7 giugno 1983
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Sullo stesso tema
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
- Art. 3 Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinita' del burro
- Art. 13 Difesa della genuinita' del burro
- Art. 5 Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile
- Art. 11 Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi
- Art. 12 Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla
- Art. 21 Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti
Versioni nel tempo
2 versioni dal 1957
Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1983
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1957 al 7 giugno 1983. 6 parole tolte, 8 parole aggiunte.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzoaggiunto: , sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto commaaggiunto: , e 9, primo comma, e' punito con l'ammenda da lire tolto: 30.000 a lire 300.000 aggiunto: trentamila a lire trecentomila. Nei casi piu' gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art12 · fonte del testo
