E' vietata:

  • a)la detenzione di qualsiasi grasso non derivato dal latte nei caseifici, burrifici, cremerie, latterie e comunque nei locali di lavorazione o confezione del burro e locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;
  • b)la detenzione di apparecchi atti alla manipolazione del burro o di altri grassi nei locali di deposito o di vendita del burro, ubicati fuori dei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, locali di lavorazione o confezione del burro;
  • c)la detenzione di burro nelle fabbriche di margarina o di grassi idrogenati, o in locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Testo vigente dal 17 gennaio 1957

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art7 · fonte del testo

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