Art. 17 (Convenzione)
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[1]I concessionari, finche' non abbiano costituita la Societa', di cui all'art. 15, per l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, eleggono domicilio presso la sede del Governo.
[2]Fatto in doppio originale Torino, addi' 12 maggio 1861.
[3]Sottoscritti all'originale:
[4]Il Ministro dei lavori pubblici UBALDINO PERUZZI.
[5]Il Ministro delle finanze PIETRO BASTOGI. PAULIN TALABOT.
[6]Il Direttore Capo di Divisione al Ministero dei lavori pubblici G. MARTINENGO.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
