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[1]Nel caso in cui i concessionari usassero della facolta' loro concessa dall'alinea 3.° dell'art. 15, se i lavori saranno stati attivati in modo da soddisfare alle obbligazioni assunte coll'art. 5, pel compimento delle linee dal Tronto a Foggia e da Salerno ad Eboli, essi avranno diritto ad un premio calcolato, in ragione del tempo trascorso, sulla base di quello accordato dall'art. i o.

[2]Se invece i lavori fossero in ritardo, a segno da compromettere l'ultimazione delle linee suddette nel termine stabilito, i concessionari sottostaranno, per ciascun mese di ritardo, ad una multa calcolata, anche in ragione del tempo trascorso, sulla base di quella imposta dal secondo alinea di detto articolo 10.

[3]Le questioni che insorgessero intorno all'applicazione di questo articolo saranno decise a termini dell'art. 33 e seguenti del capitolato annesso.

Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1861-07-21;134~convenzione-art16 · fonte del testo

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