Art. 15 (Convenzione)
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[1]E' accordato ai concessionari il termine di un anno per costituire, nelle forme prescritte dalle leggi, una Societa' anonima che assuma gli obblighi ed i diritti della presente concessione.
[2]Essi saranno tuttavia tenuti, fino alla costituzione della detta Societa', a proseguire gli studi ed i lavori con tutta l'attivita' possibile, non altrimenti che se la Societa' fosse gia' costituita, ed a somministrare a quest'uopo le somme occorrenti.
[3]Nel caso in cui, durante il suddetto termine, le circostanze politiche o finanziarie fossero tali da rendere impossibile la costituzione di una Societa' anonima, potranno i concessionari rinunciare alla presente concessione.
[4]Qualora la presente concessione non venisse definitivamente confermata entro il termine dianzi stabilito, sia in conseguenza della rinuncia per parte dei concessionari, sia in difetto dell'approvazione del Parlamento nazionale, il Governo sara' tenuto a rimborsar loro, cogl'interessi nella ragione del 6 per cento, tutte le spese di qualsiasi natura sostenute nella compilazione dei progetti, nelle negoziazioni relative alla concessione, nell'impianto ed esecuzione dei lavori.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
