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I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

Testo in vigore dal 20 giugno 2022 al 26 agosto 2026

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art16 · fonte del testo

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