((I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari)) non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

Testo vigente dal 26 agosto 2026

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 2022 al 26 agosto 2026. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

I magistrati ordinari, amministrativi, contabili tolto: e militariaggiunto: , militari e tributari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art16 · fonte del testo

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