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Penale
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale
Legge 16 febbraio 1987, n. 81
- Aggiornato al
- 5 giugno 1992
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale…
- Art. 2Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle…
- Art. 3Il Governo della Repubblica e' delegato a disciplinare il processo a carico di imputati…
- Art. 4Il Governo della Repubblica e' delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice…
- Art. 5Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento…
- Art. 6Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme di attuazione delle…
- Art. 7Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo…
- Art. 8Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 11 Governo invia…
- Art. 9Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il…
- Art. 10La commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 resta in carica fino alla data di…
- Art. 11E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 da…
- Art. 12Alla spesa prevista nell'articolo 11, si provvede mediante corrispondente riduzione dello…
