Art. 1 — Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada

Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonche' della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformita' ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonche' nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio.

Testo vigente dal 31 marzo 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 27/2005

    Ha colpito questo articolo
    24 gennaio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'e…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 126-bis c.d.s.

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  • Ordinanza n. 283/2013

    Questione infondata
    29 novembre 2013

    dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Albenga con le ordinanze indicate in epigraf…

    Art. 76 cost. · Art. 203 c.d.s. · Art. 204 c.d.s. · Art. 208 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 341/2008

    Questione inammissibile
    10 ottobre 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),…

    Art. 3 cost. · Art. 126-bis c.d.s. · Art. 148 c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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