Con effetto dal 1 luglio 1965, la misura lorda delle integrazioni temporanee di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e all'articolo 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662, ferma restando la disciplina, sara' aumentata del 100 per cento. Il nuovo importo lordo mensile non dovra' tuttavia superare la maggiorazione mensile lorda della corrispondente pensione che deriverebbe considerando gli stipendi, paghe e retribuzioni che risulteranno dal 1 marzo 1966 per effetto del conglobamento previsto dalla presente legge. Ai titolari di pensioni tabellari ed al loro aventi diritto sara' attribuita, con effetto dalla stessa data, una integrazione temporanea in misura pari all'11 per cento dell'importo lordo della pensione, osservando, in quanto applicabile, la disciplina prevista dalla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni. Le integrazioni temporanee previste dal presente articolo saranno considerate agli effetti dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Le stesse integrazioni temporanee saranno attribuite anche in aggiunta alla tredicesima mensilita' di pensione spettante per gli anni 1965 e successivi, osservando, in quanto applicabili, le norme relative alla integrazione della tredicesima mensilita' di pensione per il 1963.

Testo vigente dal 7 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-12-05;1268~art5 · fonte del testo

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