Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, e quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure delle indennita', dei compensi e degli assegni, comunque denominati, sostitutivi dei compensi per lavoro straordinario, sara' ridotto del 25 per cento dal 1 gennaio 1965 e del 37,50 per cento dal 1 marzo 1966. Per accertate indilazionabili esigenze di servizio il Ministro per il tesoro potra' autorizzare annualmente prestazioni straordinarie in eccedenza ai nuovi limiti risultanti dall'applicazione del precedente comma e comunque per non oltre il 50 per cento di essi, per una maggiore spesa annua complessiva non superiore a milioni 4.000 dal 1 gennaio 1965 ed a milioni 7.000 dal 1 marzo 1966. Le norme di legge e di regolamento che consentono prestazioni per lavoro straordinario in misure eccedenti i limiti di carattere generale richiamati nel primo comma saranno modificate, per quanto attiene alla durata mensile delle prestazioni suddette, in modo da evitare che le nuove misure orarie determinino un aumento del compenso mensile rispetto a quello mediamente fruito nell'atto 1964 in relazione alla qualifica ed alle funzioni. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale dell'esercizio delle Aziende autonome dello Stato, sempre che ricorrano effettive esigenze di servizio. La spesa relativa alle prestazioni straordinarie per tutto il personale delle Aziende non deve pero' superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale della Azienda delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risultera' iscritto in bilancio per l'anno 1965.

Testo vigente dal 7 dicembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-12-05;1268~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari