Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13° mensilita' per gli anni 1964 e 1965
Legge 5 dicembre 1964, n. 1268
- Aggiornato al
- 7 dicembre 1964
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della…
- Art. 2Con effetto dal 1 gennaio 1965 saranno conglobati: a) negli stipendi del personale di cui…
- Art. 3Con decorrenza dal 1 marzo 1966 sara' conglobato: a) negli stipendi del personale di cui…
- Art. 4Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'art. 11, primo comma, del decreto…
- Art. 5Con effetto dal 1 luglio 1965, la misura lorda delle integrazioni temporanee di cui alla…
- Art. 6L'integrazione della tredicesima mensilita' prevista per il personale in attivita' di…
- Art. 7Le pensioni straordinarie concesse anteriormente alla entrata in vigore della presente…
- Art. 8Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, con le modalita' e nei termini…
- Art. 9Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si…
- Art. 10All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per le Amministrazioni…
- Art. 11La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta…
