Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Governo del Re e' autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza, a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel Codice penale, nel Codice di procedura penale ed in altre leggi, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
