Decreto Semplificazioni bis

Art. 16 semplificazioni bis — Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 ((, commi da 1 a 5-bis,)) e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

  • a)quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  • b)quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • c)quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro ((annui a decorrere dall'anno)) 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
  • 1)l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2023;
  • 2)l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
  • 3)l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
  • 4)l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((per l'anno 2022));
  • 5)l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
  • 6)l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
  • 7)l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
  • 8)l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
  • 9)l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
  • 10)l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
  • 11)l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
  • 12)l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 luglio 2021

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021. 19 parole aggiunte in 14 capoversi.

Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8aggiunto: , commi da 1 a 5-bis, e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di …

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2023;

2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per aggiunto: l'anno 2022;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022;

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022;

10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022;

11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022;

12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art16 · fonte del testo

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