Art. 18-ter semplificazioni bis — Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali
1. Nei casi eccezionali in cui e' necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento puo' proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.
Testo vigente dal 25 febbraio 2023
