Art. 19 semplificazioni bis — Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 19:
  • 1)al comma 4 la parola "quarantacinque" e' sostituita dalla seguente: "trenta";
  • 2)al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo' richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a ((quarantacinque)) giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.";
  • 3)al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.";
  • b)all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole "entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.";
  • b-bis)all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le parole: "R. D. 29 luglio 1927, n. 1443" sono aggiunte le seguenti: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)";

Testo vigente dal 31 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021. 1 parola tolta, 39 parole aggiunte in 3 capoversi.

… per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a tolto: sessanta aggiunto: quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente …

… al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis."tolto: .aggiunto: ;

aggiunto: b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le parole: "R. D. 29 luglio 1927, n. 1443" sono aggiunte le seguenti: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art19 · fonte del testo

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