Art. 18-bis semplificazioni bis — Intesa delle regioni
1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorita' competente il rilascio del provvedimento finale
Testo vigente dal 31 luglio 2021
