Decreto Rilancio

Art. 43 rilancio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. Leggi il testo vigente →

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo e' finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle societa' di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficolta' economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonche' attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

  • a)le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;
  • b)le imprese che abbiano gia' manifestato interesse all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione dell'attivita' d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
  • c)le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da parte degli stessi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del Fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorita' alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art43 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari