Art. 185-ter c.p.i. — Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d'impresa
Articolo abrogato dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34.
Abrogato dal 19 maggio 2020
Articolo abrogato dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34.
Abrogato dal 19 maggio 2020
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3 versioni dal 2019
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2019 al 19 maggio 2020. 351 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attivita' svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:
tolto: a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;
tolto: b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;
tolto: c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
tolto: d) le opportunita' per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da parte degli stessi. A seguito dell'informativa di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art185ter · fonte del testo
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