Decreto Rilancio

Art. 178 rilancio — Fondo turismo

Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo e' finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da societa' di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attivita' turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalita' di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il corrispettivo al soggetto gestore e' riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020. ((3. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme gia' assegnate al Piano operativo 'Cultura e turismo', come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 1 gennaio 2022. 44 parole tolte, 80 parole aggiunte.

… di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020. aggiunto: 3. Il Fondo di cui al comma 1 tolto: puo' essere incrementato di 100 aggiunto: e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno tolto: 2021 aggiunto: 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 tolto: -aggiunto: , di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa tolto: delibera del CIPE aggiunto: deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre tolto: di pari importo, per il medesimo annoaggiunto: , per i predetti importi annuali, le somme gia' assegnate tolto: con le delibere aggiunto: al Piano operativo 'Cultura e turismo', come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. tolto: 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" aggiunto: 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero tolto: per i beni e le attivita' culturali e per il turismo aggiunto: della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportareaggiunto: , con propri decretiaggiunto: , le occorrenti variazioni di bilanciotolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art178 · fonte del testo

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