Decreto Rilancio

Art. 243 rilancio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. Leggi il testo vigente →

Incremento del Fondo di sostegno alle attivita' economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-quater e' aggiunto il seguente: "65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessita' di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.".

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art243 · fonte del testo

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