Art. 235 rilancio — Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione

Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265. 7 60

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 agosto 2020, n. 104

7

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato alle finalita' di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa".

L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21

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La L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 326) che "il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022".

Testo vigente dal 22 marzo 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2020 al 22 marzo 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21

    La L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 326) che "il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art235 · fonte del testo

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