Art. 234 rilancio — Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica

Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonche' per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale. ((Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla societa' subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuita' del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga e' conformato ai livelli di mercato)). La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita' di cui al medesimo comma in via diretta nonche' avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attivita' di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2021 al 1 gennaio 2022. 1 parola tolta, 87 parole aggiunte.

… legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale. aggiunto: Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla societa' subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuita' del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga e' conformato ai livelli di mercato. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita' di cui al … cui affidare le attivita' di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti. tolto: 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblicaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art234 · fonte del testo

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