Art. 141 rilancio — Lotteria dei corrispettivi

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021". In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. ((1-ter. Per l'esercizio)) ((il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione))

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2021 al 21 dicembre 2021. 30 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. tolto: Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento aggiunto: 1-ter. Per l'esercizio il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento tolto: Dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. aggiunto: dell'amministrazione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art141 · fonte del testo

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