Art. 18 — Rinvio lotteria dei corrispettivi

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 540, e' sostituito dal seguente: «540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
  • b)il comma 543 e' abrogato;
  • c)il comma 544 e' sostituito dal seguente: «544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalita' tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a disposizione, nonche' ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicita' per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.». Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per ((l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione)) connesse alla gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 26. 18 Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalita' di estrazione e di controllo. La vincita e' costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

18

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 22 ottobre 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2021 al 22 ottobre 2021. 7 parole aggiunte.

… di cui al comma 540.». Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie pertolto: ... aggiunto: l'attribuzione dei premi e le spese amministrative aggiunto: e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto nello stato di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

    Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2021.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art18 · fonte del testo

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