All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: "entro il termine perentorio di cui al comma 470" sono soppresse;
  • b)le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020". Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 43:
  • 1)al primo periodo, le parole: "e con il Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: ", con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020", le parole: "le modalita' di riparto" sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi" e le parole: "le modalita' di recupero" sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' di revoca, di recupero";
  • 2)il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre";
  • b)il comma 63 e' sostituito dal seguente: "63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034";
  • c)al comma 64, le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione", le parole: "31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento," sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020, sono individuati" e le parole: "Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta";
  • d)il comma 548 e' abrogato. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034". 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)

Testo vigente dal 1 marzo 2020

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art38bis · fonte del testo

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