Art. 123 rilancio — Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

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L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art123 · fonte del testo

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