Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

  • a)quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
  • b)quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
  • c)per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Testo vigente dal 30 giugno 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-06-13;83~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari