Decreto Rilancio

Art. 105 rilancio

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Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta' educativa Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

  • a)interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori di eta' compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
  • b)progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalita' di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (( Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022. ))

Testo in vigore dal 31 dicembre 2021 al 1 marzo 2022

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2021 al 31 dicembre 2021. 6 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. tolto: 3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, tolto: lettere a) e aggiunto: lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre tolto: 2021 aggiunto: 2022.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art105 · fonte del testo

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