Decreto Rilancio

Art. 104 rilancio

Assistenza e servizi per la disabilita' Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilita' e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. 3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita', che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilita'" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo precedente. 3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita' sportive amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalita' per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale. 3-ter. ((Per i fini e con le modalita' di cui al comma 3-bis, la dotazione del Fondo sanitario nazionale e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027)). 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 1 gennaio 2025. 36 parole aggiunte.

… e le modalita' per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale. aggiunto: 3-ter. Per i fini e con le modalita' di cui al comma 3-bis, la dotazione del Fondo sanitario nazionale e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art104 · fonte del testo

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