Decreto Rilancio

Art. 189 rilancio — Bonus una tantum edicole

A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti ((per lo svolgimento)) dell'attivita' durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, e' riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il contributo e' concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che e' corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per tolto: dallo aggiunto: lo svolgimento dell'attivita' durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art189 · fonte del testo

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