Art. 43 cura italia — contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

Allo scopo di sostenere la continuita', in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese ((nonche' delle attivita' di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)), a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese ((e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)) per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2.Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita' di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro. 3.Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Testo vigente dal 19 maggio 2020

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020. 45 parole aggiunte.

Allo scopo di sostenere la continuita', in sicurezza, dei processi produttivi delle impresetolto: , aggiunto: nonche' delle attivita' di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese aggiunto: e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle … 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita' di personaletolto: ..., con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art43 · fonte del testo

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