Art. 4 — Norme sulla vendita di prodotti agricoli
La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali".
Testo vigente dal 22 aprile 2004
