Art. 14-ter — Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti
In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti e' posto alle dipendenze, con riferimento alle sedi ove il medesimo personale presta servizio, delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
