Art. 14-bis — Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità nautiche
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di garantire la continuita' del servizio di soccorso pubblico, il personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di nautico di macchina puo' essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attivita' specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
