Art. 29 — Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013
Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e dopo le parole "dei pagamenti»" sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».
Testo vigente dal 8 giugno 2016
